TEATRO DI ROMA: Accordo Personale di Sala

TEATRO DI ROMA: Accordo Personale di Sala

Verbale di Accordo

Il giorno 1 febbraio 2018 in Roma, presso la sede dell’Associazione Teatro di Roma, si sono incontrati:

l’ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA con sede in Via dè barbieri, 21 P.lva 02067821005., in persona del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Emanuele Bevilacqua ( di seguito anche “Associazione TDR”)

e le Organizzazioni Sindacali e RSA

– SLC-CGIL, rappresentata da NADIA STEF ANELLI

– Fistel-CISL, rappresentata da ALESSANDRO FARAONI

– UILCOM-UIL, rappresentata da ROBERTO CORIROSSI

premesso che:

– il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha profondamente innovato la regolamentazione dei contratti a tempo determinato attribuendo alla contrattazione collettiva il potere di derogare ad alcuni limiti fissati dal legislatore al fine di ampliare i casi di ricorso a tale strumento contrattuale;

– in particolare l’art. 19, comma 2, prevede che, “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi”;

– l’art. 21, comma 2, precisa poi che le attività stagionali sono sia quelle individuate con decreto ministeriale (fino alla cui adozione restano in vigore le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525), sia quelle individuate dai contratti collettivi;

– il successivo art. 23, comma 1, stabilisce che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato inforza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione … “;

– il suddetto potere di deroga è affidato ai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” (art. 51, comma 1);

– L’Associazione TDR, in questi anni, al fine di garantire il pieno svolgimento della propria attività istituzionale, ha utilizzato, in virtù delle previsioni di legge e del vigente CCNL di settore, tale tipologia di rapporti di lavoro a termine (stagionali), che sono stati oggetto di una pluralità di proroghe e rinnovi, superando anche il limite temporale dei 36 mesi. Ciò in quanto, da sempre, nel settore, è stato ritenuto che i predetti contratti rientrassero nel novero di quelli conclusi per lo svolgimento dell’attività stagionale di cui alla voce n. 49 dell’Allegato al D.P.R. n. 1525/1963, essendo per l’appunto finalizzati alla “Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”;

– l’attività istituzionale, teatrale e non, che l’Associazione TDR svolge nelle proprie sale (Teatro Argentina, Teatro India) per cui si rende necessaria la presenza del personale di sala, si articola storicamente in un arco temporale dell’anno che va, tendenzialmente, dai mesi di OTTOBRE a GIUGNO di ogni anno, rappresentato sostanzialmente dal periodo di apertura al pubblico delle stesse sale, assumendo pertanto un carattere obiettivamente stagionale;

-Le parti condividono, visto l’attuale livello complessivo di programmazione delle stagioni dell’Associazione TDR e della loro durata, che il personale di sala necessario per la copertura dei fabbisogni connessi non possa essere inferiore alle 11 unità.

– le parti ritengono che, attraverso la stipula del presente accordo, si raggiunge l’obiettivo di salvaguardare il livello occupazionale del TDR, tutelando i lavoratori e la loro crescita professionale, e rendere l’Associazione TDR maggiormente stabile anche ai fini dell’organizzazione della propria attività, teatrale e non;

– le parti, pertanto, avvalendosi del potere ad esse delegato dalle norme sopra richiamate del decreto legislativo n. 81/2015 circa l’individuazione sia di specifiche discipline per particolari tipologie di contratto a termine, sia di ulteriori attività da intendersi stagionali, anche al precipuo scopo di eliminare differenze o distorsioni applicative e di prevenire possibili situazioni di contenzioso nell’utilizzo di questo strumento contrattuale, intendono disciplinare i rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale di sala da impiegare nelle attività che l’Associazione TDR svolge nella propria stagione, fornendo così una definitiva regolamentazione aziendale dei detti rapporti.

Tutto ciò premesso, le parti

convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Per personale di sala si intende il personale che presta la propria opera secondo quanto previsto da CCNL vigente e sue modifiche e rinnovi:

– in occasioni di spettacoli e prove aperte al pubblico e manifestazioni in genere, in sala e nei vari ordini di posti, palchi e gallerie, o nei luoghi adibiti alla manifestazione, anche all’aperto, allo scopo di assicurare un’adeguata accoglienza, assistenza e controllo del pubblico, il controllo dei biglietti, la vendita dei programmi di sala, il servizio di guardaroba;

– per assicurare l’apertura e la chiusura del sipario e il servizio di assistenza ai camerini degli artisti e agli artisti stessi;

– per assicurare l’assistenza ai visitatori del teatro o in particolari occasioni come, ad esempio, nel caso di convegni o di locazione della sala a terzi ( con un numero di personale di sala interno concordato con il fruitore). In tali occasioni può gestire la consegna di materiali oltre a svolgere il controllo delle sale;

Il personale di sala può essere altresì addetto ( o essere di supporto) al controllo ingressi, alla platea, ai palchi e alla galleria, ai servizi, alla promozione della campagna abbonamenti, alla diffusione dei programmi di sala o del materiale di informazione e può essere di supporto alle visite in teatro, al personale di biglietteria/marketing e al personale addetto alle manifestazioni.

3. Le attività e/o gli eventi che si svolgono durante la stagione nelle sale gestite dall’Associazione TDR, anche nel caso in cui non siano di natura prettamente teatrale, che comportino comunque l’impiego di personale di sala hanno carattere stagionale, e ciò a voler prescindere dalla loro riconducibilità alle ipotesi espressamente previste dal D.P.R. n. 1525/1963;

4. Pertanto, tutti i contratti a termine che saranno sottoscritti, sulla base del presente accordo, dall’Associazione TDR per l’assunzione del personale di sala per l’espletamento delle attività di cui ai punti che precedono devono ritenersi conclusi con lavoratori impiegati in attività c.d. “stagionali” e, di conseguenza, per essi non trovano applicazione i limiti di durata ( di cui all’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015), i vincoli riguardanti il numero dei rinnovi (di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015), nonché il limite percentuale (di cui all’art. 23, comma 1, D.Lgs n. 81/2015).

5. In ogni caso, i periodi di lavoro prestati dal personale di sala nell’ambito di contratti a termine per lo svolgimento delle attività come sopra indicate non saranno computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di 36 mesi. Inoltre, le assunzioni a termine di tale personale per l’espletamento delle suddette attività non saranno calcolate nella percentuale prevista dalla normativa di legge.

6. Nelle future assunzioni a termine del personale di sala sarà comunque rispettato il diritto di precedenza maturato in virtù dei precedenti rapporti di lavoro alla stregua di quanto previsto dall’art. 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 81/2015 e dalla parte V, lett. A, del CCNL vigente (del 13 luglio 2005 e s.m.i.). A tal fine il diritto in questione dovrà essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro individuale unitamente alle modalità del suo esercizio da parte del lavoratore.

7. Il personale di sala, nelle successive assunzioni, verrà assunto con contratto stagionale, ai sensi del presente accordo, di durata comunque non inferiore a 8 mesi; durata che sarà automaticamente rideterminata in funzione di quanto sarà eventualmente – e diversamente – stabilito in merito alla stessa dal CCNL attualmente in discussione, una volta approvato e sottoscritto dalle parti sociali. Il personale di sala sarà inquadrato e retribuito in base alle declaratorie e alle previsioni del CCNL vigente, con la garanzia dell’impiego per il 100% di tutte le attività programmate da TDR nei propri teatri, e di un numero medio stagionale minimo di 20 prestazioni mensili.

8. Anche in attuazione di quanto prescritto dall’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2015, ogni anno, successivamente alla definitiva approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), la Direzione dell’Associazione TOR terrà un incontro informativo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, per comunicare l’andamento della stagione in corso e fornire indicazioni circa la durata e gli impegni del personale di sala previsti per la stagione successiva. Anche al di fuori di tale sede, nel caso in cui il Teatro rilevi l’esigenza di una rideterminazione della consistenza numerica del personale di sala necessario e delle condizioni espresse al punto 8 delle premesse del presente accordo, avrà l’onere di convocare le OO.SS. firmatarie del ridetto accordo, per un confronto sulle ricadute occupazionali ed eventuali misure alternative.

9. Il teatro potrà, ove l’attività e/o l’evento in programma lo renda necessario, nei soli casi eccezionali e previa informativa alle RSA, tenuto conto di quanto previsto al punto 7, fare ricorso ad altri strumenti contrattuali per garantire lo svolgimento del servizio di accoglienza in sala.

10. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda alle disposizioni di legge in materia e al CCNL di settore.

11. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo previo congruo preavviso.

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