Manutencoop: VERBALE ACCORDO ART. 4 LEGGE 300/1970

Manutencoop: VERBALE ACCORDO ART. 4 LEGGE 300/1970

Il giorno 22.03.2017 le parti costituite dal Gruppo MFM rappresentata dalla Sig.ra Mariarita Romeo e la Signora S.Nicoletti ed il signor Doriano Locatelli per la SEGRETERIA NAZIONALE SLC CGIL, il signor GIANCARLO MAURO per la SEGRETERIA NAZIONALE FISTEL CISL , il Signor ANGELO UGHETTA per la SEGRETERIA NAZIONALE della UILCOM ed il Signor BARBUCCI GIOVANNI PER LA SEGRETERIA NAZIONALE UGL TLC si sono incontrati a Roma presso la sede della Manutencoop Facility Management spa al fine di esaminare l’utilizzo dei Sistemi di gestione e programmazione delle attività e di geolocalizzazione in riferimento agli appalti de! territorio nazionale.
Il Gruppo MFM ( MFM – H2H -TELEPOST ) dichiara che le strumentazioni di localizzazione, così come richieste dai contratti di fornitura, sono volte esclusivamente a garantire la sicurezza dei mezzi e delle merci trasportate e della programmazione più efficiente delle attività, sia in ambito manutentivo che igiene.
Nello specifico, le parti concordano che relativamente ai Sistemi di gestione e programmazione delle attività e di geolocalizzazione che verranno utilizzati, al fine di assicurare maggiori livelli di efficienza e produttività degli interventi tecnici e operativi gli attuali sistemi in uso per le finalità tecniche, produttive ed organizzative possono essere implementati (sui supporti tecnologici man mano tecnicamente disponibili: GPS, BLACK BOX, SMARTPHONE, TABLET, PALMARI, PERSONAL COMPUTER), al fine di consentire la geolocalizzazione dei veicoli sociali, nonché ai fini della regolamentazione degli accessi alle diverse tipologie di locali, e la programmazione delle attività (ad esempio tramite il sistema ‘workforce management fieldone’ prodotto dalla Microsoft)
Tale funzionalità, che in alcuni casi è comunque prevista dai capitolati di appalto (ad. Es. Gestione Logistica del Farmaco) consente di ottenere una maggiore efficacia nel processo di assegnazione delle attività di lavoro, tramite i sistemi aziendali (es. gestione dei Tickets,) in atto, attraverso una più puntuale corrispondenza del luogo di assegnazione della richieste di lavoro stessa con l’ubicazione geografica dei veicoli sociali. In generale l’introduzione delle nuove tecnologie basate su SMARTPHONE, TABLET, PALMARI contribuisce ad una piu’ efficiente e razionale gestione della forza lavoro, ottimizzando gli interventi e la programmazione delle attività, sia in ambito manutentivo che igiene.
In particolare le parti condividono che l’implementazione della funzione di geolocalizzazione permetterà di aumentare la sicurezza del personale (specialmente quello tecnico/operativo) consentendo una maggiore rapidità nei soccorsi in caso di incidente stradale o di infortunio su tutto il territorio oltre ad essere un efficace strumento per la tutela dei beni aziendali. Il personale verrà adeguatamente informato/formato sulle funzionalità dei sistemi in uso per le finalità tecniche, produttive ed organizzative ed in particolare sui sistemi che rendono possibile la geolocalizzazione.Le parti, al riguardo, convengono che questa ulteriore funzionalità integra la disciplina già definita dagli accordi aziendali vigenti in materia di controllo a distanza. Le Società si impegnano, in relazione al processo di integrazione tra il sistema di geolocalizzazione e quello di gestione del personale (es. rilevazione presenze), qualora questo comporti una eventuale conservazione dei dati, a porre in essere tutte le misure volte a garantire il pieno rispetto della disciplina di legge in materia di privacy. I dati in questione non potranno comunque essere utilizzati a fini disciplinari. Il presente accordo, pertanto adempie alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/70.

Roma 22 marzo 2017

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