Nero Divine Ventures: Verbale di Accordo

Nero Divine Ventures: Verbale di Accordo

Il giorno 24 maggio 2017 si sono incontrati:
Nero Divine Ventures spa in persona del l’Amministratore Delegato Dott. Cristian Casella e del Presidente del CdA Dott. Jacopo Capanna assistiti dall’Avv. Mario Fusani

e

le OO.SS.:
SLC CGIL rappresentata da Nadia Stefanelli e Umberto Carretti UILCOM UIL rappresentata da Giovanni Di Cola e Roberto Corirossi FISTEL CISL rappresentata da Gianluigi Pezzini

Premesso che

Nero divine Ventures spa è una società creata allo scopo di produrre e promuovere lo spettacolo “Divo Nerone – Opera Rock” e di valorizzare il brand e le numerose attività connesse all’evento, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio artistico italiano nel mondo attraverso il prezioso ed esclusivo contributo dei più celebri maestri contemporanei nello spettacolo.
Per la realizzazione dello Spettacolo “Nero Divine”, verrà utilizzato personale artistico selezionato composto da Ballerini e acrobati, cantanti ed attori nonché personale tecnico qualificato e specializzato operante tra luci, macchine, effetti speciali ed apparecchiature di scena, scritturato a tempo determinato ai sensi del CCNL per il Personale Artistico e Tecnico Scritturato dai Teatri Stabili e dalle Compagnie professionali di Prosa (già Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Attori, Tecnici, Ballerini, Professori d’orchestra e Coristi seri turati dai Teatri Stabili e dalle Compagnie professionali di Prosa, Commedia Musicale, Rivista ed Operetta).
Che, al fine di rendere più efficiente e corretta la organizzazione e la gestione delle varie attività direttamente ed indirettamente connesse alla realizzazione di quanto sopra, Nero Divine si è fatta promotrice della costituzione di una “Rete” secondo le previsioni della L. 33/2009, alla quale potranno aderire anche le imprese che applicheranno il ccnl di cui sopra.

La realizzazione dello spettacolo, prevede un periodo di prove (1 aprile 2017- 31 maggio 2017) ed un periodo recitativo (1 giugno 2017-10 settembre 2017).

Dopo ampia discussione, le parti, valutate le particolare esigenze organizzative dello spettacolo, hanno reciprocamente rilevato la necessità di adeguare alcune previsioni dei CCNL richiamato in premessa, introducendo modifiche funzionali ad una più efficiente realizzazione ed esecuzione dello spettacolo, nel pieno rispetto dei diritti di ogni singolo lavoratore.
Ciò premesso

Le parti concordano quanto segue:

a) La premessa è parte integrante del presente accordo.
b) Considerato che durante il periodo delle prove le prestazioni lavorative, per le particolari esigenze delia produzione, potrebbero richiedere il superamento deirorario ordinario giornaliero previsto all’ articolo 9 del CCNL, con eventuali prestazioni nelle ore notturne oppure in straordinario; confermate le flessibilità deirorario giornaliero e mensile previste dallo stesso articolo 9 ivi compreso l’obbligo di prestazioni straordinarie, si conviene che:
1) le eventuali ore di lavoro straordinario comprensive delle maggiorazioni dovute in forza dell’articolo 10 del CCNL, saranno trasformate in minuti e accantonate in una Banca Ore individuale (di seguito B.O.);
2) Allo stesso modo delle ore di lavoro straordinario di cui sopra, saranno accantonate in B.O. le maggiorazioni per lavoro notturno e/o festivo;
3) Le ore accantonate dallo scritturato in B.O. saranno utilizzate, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della produzione, come ore ovvero giornate di permesso retribuito;
4) Qualora le ore accantonate dallo scritturato in B.O. non fossero recuperate con permessi retribuiti nel corso della scrittura, la parte non utilizzata verrà liquidata con le competenze dell’ultima busta paga.
5) Ai fini contributivi, ogni ora lavorativa oltre l’orario contrattuale previsto, verrà versata in banca ore utile ai fini della determinazione del montante contributìvo/previdenziale (attraverso giornate di riposo compensativo accantonate) e di solidarietà sociale. Viene lasciata facoltà ai singoli lavoratori di comunicare alla direzione aziendale con almeno 20 gg di anticipo rispetto alla interruzione programmata dei rapporto la scelta di non beneficiare di tale opportunità.
c) Ciascun scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella a cui il riposo stesso si riferisce. Ove esigenze collegate alla produzione lo richiedano, è possibile procedere a cumulo di riposi, secondo il programma di massima allegato sub 1: “calendario”.
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni, è esclusa la maturazione del giorno di riposo. La determinazione dei giorno di riposo è rimessa all’ impresa.
L’impresa comunicherà il calendario definitivo dei riposi settimanali con la programmazione mensile degli orari. Le eventuali variazioni del suddetto
calendario mensile ovvero della giornata di riposo, connesse all’ adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell’impresa dovranno essere comunicati allo scritturato con un preavviso di 48 ore.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall’ impresa né per prove, né per viaggi.
Le parti convengono che attiveranno immediatamente un tavolo di confronto, qualora dovessero verificarsi necessità oggettive di modifiche sostanziali al calendario.
d) In caso di imprevisti e necessità di sostituzioni, le parti concordano che la produzione provveda a darne immediata comunicazione agli interessati al fine di meglio ottemperare alla messa in scena delle repliche. A tal fine le parti concorderanno un breve protocollo operativo sul punto, relativamente alla gestione dei tempi e modalità di sostituzione.
e) Le parti convengono che I’ accordo prevede di riconoscere allo scritturato una retribuzione mensilizzata, da corrispondere entro il 15 del mese successivo a quello di competenza. Ne consegue che la retribuzione minima mensile non potrà essere inferiore al valore del ceni citato in premessa. Qualora il pagamento del compenso non avvenga entro i termini previsti, con un normale limite di tolleranza non superiore a 5 giorni, sulla somma di spettanza dello scritturato, decoreranno gli interessi del 2 % in più del tasso legale. Ove l’inadempimento dell’impresa si protragga per oltre 15 giorni, lo scritturato potrà risolvere il contratto per colpa dell’impresa.
f) Con la regolamentazione di cui al precedente punto e viene superato quanto previsto dall’articolo 6 del vigente CCNL “Prove” relativamente all’ 1 /7.
Le parti convengono di introdurre un premio di risultato finalizzato all’ottenimento di margini di miglioramento nei risultati dello spettacolo.
Pertanto il premio viene definito dai seguenti parametri:
1) Incremento vendita dei biglietti:
2) Fidelizzazione
1) Incremento della vendita dei biglietti
Tale indicatore prevede l’erogazione di un premio di risultato in funzione del numero dei biglietti venduti oltre la soglia media settimanale del 70 % dei posti complessivamente disponibili in ciascuna serata secondo i seguenti parametri:

Per leggere i parametri scaricare il verbale.

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