WIND TRE – COMDATA: Verbale di Accordo

WIND TRE – COMDATA: Verbale di Accordo

Le società Wind Tre SpA (di seguito anche “Wind Tre”) e Comdata SpA (di seguito anche “Comdata”)

le RSU di Genova, Cagliari, Roma e Palermo assistite da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale RSU Wind Tre

Premesso che:

  • con lettera del 09.06.2017, che dev*e intendersi qui integralmente richiamata, Wind Tre’ Comdata hanno avviato la procedura ai sensi dell’art. 47, L. 428/1990 (la «Procedura»), comunicando alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU l’intenzione di procedere al trasferimento del ramo d’azienda di Wind Tre denominato “cali center 133”, non prima del 4.07.2017;
  • nelle riunioni del 15 e 20 giugno u.s. le Parti hanno approfondito le informazioni contenui nella comunicazione di avvio della Procedura predetta, come richiesto dai sindacati, esperendo in tal modo la consultazione sindacale di cui all’art. 47 della Legge 428/90 e succ. mod. relativamente alla cessione del ramo d’azienda con un parere negativo da parte del Sindacato sulla cessione di Ramo.
  • Wind Tre ha ribadito che tale operazione si è resa necessaria per definire un modello di servizio delle attività di customer in grado di assicurare il presidio diretto dei principali processi critici in ciascuno dei mercati di riferimento dell’Azienda;
  • contestualmente alla cessione del predetto ramo d’azienda Wind Tre e Comdata intendono sottoscrivere un contratto con durata settennale di fornitura da parte di Comdata di servizi di call-center, per lo svolgimento dei quali Comdata si avvarrà del ramo d’azienda acquisito;
  • questa decisione consentirà a Comdata di rafforzare la propria posizione nel mercato nazionale, anche in considerazione della tipologia dei servizi affidati da WindTre, che comprendono anche attività qualificanti per il business e che evidenziano trend di sviluppo sul mercato; questo f consentirà alle risorse interessate di sviluppare ulteriormente le competenze professionali acquisite nel corso degli anni di servizio Wind Tre:
  • Wind Tre e Comdata hanno confermato la vlenza strategica della loro partnership, anche nella prospettiva di consolidamento delle attività in Italia di Comdata.
  • Comdata nel corso dei suddetti incontri, ha illustrato le condizioni economiche e normative che saranno garantite ai dipendenti impiegati nel ramo;
  • le parti intendono regolarmentare i termini e le condizioni che troveranno applicazione asclusivamente al realizzarsi del trasferimento di ramo di azienda come sopra descritto.

Le parti concordano quanto segue:

  1. Ai sensi e per gli effetti deH’art. 2112 c.c. verranno trasferiti a Comdata tutti e solo i dipendenti di Wind Tre occupati nel Ramo d’azienda Cali Center 133 alla data del trasferimento, che avverrà presumibilmente in data 5 luglio 2017.
  2. In caso di cessione del ramo di azienda tutti i lavoratori sopra indicati saranno trasferiti senza soluzione di continuità e con mantenimento dell’anzianità di servizio ex art. 2112 c.c., del livello di inquadramento e della pausa retribuita per la refezione nell’ambito delle otto ore per il personale full-time turnista.
  3. Dalla data della cessione, al rapporto di lavoro del personale appartenente al ramo d’azienda si applicherà, secondo i termini e le condizioni nello stesso previsto, il contratto collettive! nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioney (di seguito CCNL TLC).
  4. In relazione ai piani operativi previsti per il Ramo d’Azienda di cui all’ Accordo, Comdata darà comunque continuità per un periodo di 12 mesi all’attuale gestione degli orari di lavoro settimanali: Lunedì-Venerdì: 9-21 – Sabato: 9-18, con esclusione della prestazione nelle giornate di festività nazionali. Ogni modifica che dovesse intercorrere eventualmente in questo intervallo di tempo e in ogni caso al termine dei 12 mesi sarà oggetto di confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo con le Organizzazioni Sindacali.
  5. Viene altresì previsto che l’operatore possa chiedere cambi turni ed ottenerli a condizione che sia garantita la copertura giornaliera; la visibilità dei turni di 4 mesi è prevista fino al 31 dicembre 2017. Entro il mese di novembre Comdata e le Organizzazioni Sindacali si incontreranno per definire modalità e tempistiche di comunicazione dei turni.
  6. I lavoratori interessati dal trasferimento del ramo d’azienda manterranno l’iscrizione al Fondo di • Previdenza Complementare “Telemaco” secondo le modalità e le condizioni previste dal vigente CCNL TLC.
  7. Dalla data di cessione del ramo «’azienda verrà trasferito, da Wind Tre a/Comdata, che, pertanto, ne assumerà i conseguenti oneri ed obblighi, tutto quanto maturato alla detta data (a titolo esemplificativo: Trattamento di fine rapporto. Ferie, Rol ed Ex Festività) ovvero eventuali crediti o debiti verso Wind Tre; Comdata prowederà a dare comunicazione ad Enti terzi (a titolo esemplificativo: banche, enti finanziari, assicurazioni) delle obbligazioni assunte dai lavoratori verso di essi per il tramite Wind Tre, onde consentire la prosecuzione del rapporto debitorio per il loro tramite, senza soluzione di continuità.
  8. La società Comdata garantirà la stabilità occupazionale per tutta la durata del contratto di appalto di servizi di durata settennale con riferimento ai lavoratori che, ex art. 2112 c.c., passeranno alle sue dipendenze per effetto della cessione di ramo d’azienda, fatte salve le dimissioni, i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e le eventuali risoluzioni consensuali.
  9. La società Comdata manterrà l’attuale sede di lavoro (intesa come ambito comunale) dei lavoratori trasferiti (Cagliari, Genova, Palermo e Roma) per tutta la durata del predetto contratto di appalto di servizi.
  10. In caso di recesso anticipato, ad opera di Wind Tre, dal contratto di appalto nel corso del primo termine di validità (luglio 2024), la Società, si impegna a sostituire l’impresa appaltatrice con altro soggetto che abbia le caratteristiche di cui al comma 5 dell’art. 53 (Appalti) del CCNL TLC e che si obblighi a osservare le condizioni previste dalla disposizione del CCNL, nell’ottica di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e di trattamento per il periodo anzidetto. In caso di cambio appalto, conseguente ad un recesso anticipato ad opera di Comdata e nel caso cui alla scadenza definita dovesse essere individuato un altro soggetto per la gestione delle attività, troverà applicazione quanto previsto dall’accordo sindacale del 30 maggio 2016 sottoscritto da Asstel e Slc-Cgil-Fistel Cisl-Uilcom-Uil, tenendo conto dell’ambito territoriale in cui opererà il personale nei termini di cui al punto 7, ultimo paragrafo dell’accordo stesso.
  11. Wind Tre si impegna a sottoscrivere con i lavoratori che ne faranno richiesta entro il 20.7.2017, un accordo individuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c., che prevede l’erogazione di un importo lordo pari a 9,5 mensilità di retribuzione, determinata ex art. 2120 cod. civ. a fronte della rinuncia, nell’ambito e corrispettivamente a una transazione generale novativa ex art. 1975 c.c., ad ogni pretesa o diritto derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto di lavoro intercorso con Wind Tre ed accetti la cessione del contratto con effetto dal momento della cessione del ramo alle dipendenze della società Comdata.
  12. Quanto previsto al punto 11 che precede sarà applicato ai dipendenti Wind Tre trasferiti, ex art. v 2112 c.c., alle dipendenze di Comdata per effetto del trasferimento del Ramo solo nel caso in cui non abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro con Wind Tre prima dell’effettivo trasferimento del Ramo con la sottoscrizione di un accordo, a prescindere dalla decorrenza della / risoluzione stessa. Pertanto, la sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Wind Tre precedente all’effettivo trasferimento del Ramo escluderà l’applicazione di quanto previsto al punto 11.
  13. Qualora i risultati consuntivati per il 2017, ai fini del pagamento del Premio di Risultato di Wind Tre, consentano di procedere alla sua erogazione secondo quanto previsto dall’allegato D del Verbale di Accordo Aziendale del 24 febbraio 2017, la società Wind Tre trasferirà a Comdata le quote corrispondenti al primo semestre dell’anno 2017, da erogare ai lavoratori trasferiti a Comdata ex art. 2112 c.c. e che siano ancora in forza alla data del pagamento presso Comdata.
  14. I lavoratori trasferiti per effetto della cessione del Ramo d’azienda rivestiranno la qualifica di socio beneficiario del Fondo di Solidarietà Wind Tre ai sensi dell’art. 5.2 comma c) dello Statuto per tutta la durata del contratto di appalto di servizi, ivi inclusi eventuali rinnovi, a decorrere dalla data di passaggio in Comdata e Comdata rivestirà, con riferimento agli stessi lavoratori, la qualifica di socio sostenitore del Fondo di Solidarietà Wind Tre ai sensi dell’art. 5.1 comma d) dello Statuto.
  15. Ai lavoratori trasferiti ex art. 2112 c.c. Comdata riconoscerà un ticket restaurant dei valore nominale di € 6,00 con una presenza di almeno 6 ore per il personale full-time e di almeno 4 oi(e per il personale part-time con orario contrattuale non superiore alle 6 ore.
  16. Agli stessi lavoratori, Comdata riconoscerà 3 giorni di permesso retribuito su base annua per malattia del bambino fino agli otto anni di età (fino al giorno dell’80 compleanno), indipendentemente dal numero dei figli o in alternativa per visita medica specialistica del bambino; tali permessi, saranno concessi dall’Azienda esclusivamente a fronte della fruizione completa delle spettanze annue di ferie e di permessi di Riduzione dell’Orario di Lavoro degli anni precedenti. Nel caso di genitori entrambi dipendenti di Comdata le quantità di cui sopra rimarranno invariate, previa dichiarazione di rinuncia di uno dei due coniugi.
  17. Fino al 36° mese di vita del bambino le mamme lavoratrici non presteranno servizio il sabato.
  18. Tra le attività di Comdata è previsto rientri anche lo svolgimento di attività, legate all’evoluzione dei canali digitali sulla Customer Base Consumer 3, nell’ambito delle quali sarà possibile consentire alle risorse trasferite di sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali
  19. In tale contesto e con riferimento alla job-rotation tra attività telefonica on-line e off-line, lo sviluppo delle attività oggetto di cessione di Ramo determinerà una nuova suddivisione’tra percentuali di on-line e off-line. Nel corso dei previsti incontri di verifica alla presente intesa si analizzerà l’andamento di tale riorganizzazione delle attività.
  20. In considerazione dello sviluppo previsto del business, Comdata accoglierà, con effetto dal mese di settembre 2017, le richieste di incremento dell’orario contrattuale a 6 ore giornaliere che dovessero essere presentate da part-time attualmente in servizio, tra il personale trasferito ex art. 2112, con contratti 4 o 5 ore giornalieri.
  21. Alla luce della valenza strategica della partnership tra Wind Tre e Comdata le Aziende incontreranno annualmente le OO.SS firmatarie per un’analisi dell’andamento della stessa e delle prospettive attese.
  22. Comdata si impegna ad attuare un piano formativo, teso a garantire lo sviluppo delle competenze e l’adeguato aggiornamento professionale delle risorse trasferite.
    Le parti, infine, si danno atto che le clausole del presente accordo sono tra loro correlate ed inscindibili.

 

Verbale di Accordo

Addì 27 giugno 2017 in Roma

La Soc. COMDATA S.p.A.

La SCL CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali

Tra

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna le parti concordano quanto segue.
In relazione alle previsioni di crescita dei volumi di attività che Wind Tre assegnerà a Comdata, quest’ultima inserirà personale in somministrazione nei centri operativi nel rispetto del CCNL e darà luogo a verifiche trimestrali con le Organizzazioni Sindacali anche al fine di definire eventuali consolidamenti che interesseranno tutti i territori.

Inoltre per l’area di Roma,

considerato l’Avviso pubblico di Sperimentazione emanato da ANPAL e Regione Lazio il 26 maggio 2017, e per far fronte a nuovi e oggi non prevedibili fabbisogni occupazionali sulle attività oggetto dell’appalto di fornitura di servizi per il Committente Wind Tre, la Società COMDATA si rende disponibile ad attingere, per eventuali assunzioni, al bacino dei lavoratori che, al momento della proposta di assunzione, si trovino nelle condizioni di destinatari delle azioni previste dal su citat avviso e abbiano acquisito una considerevole esperienza nel settore della Customer Care.

Le Parti concordano che le assunzioni terranno conto delle esigenze tecniche e organizzative della Società COMDATA e della specificità dei profili professionali. Il numero massimo di assunzioni previste è fissato in 60 FTE.

Spett.li
SLC-CGIL Nazionale
FISTEL CISL Nazionale
UILCOM UIL Nazionale

Facciamo seguito a quanto sottoscritto in pari data.
Per quanto riguarda la retribuzione del mese di luglio, Comdata liquiderà ai lavoratori un importo pari all’80% della retribuzione il giorno 27 luglio, procedendo al conguaglio della spettanza mensile entro il 12 del mese di agosto.
Per quanto riguarda la retribuzione del mese di agosto, Comdata liquiderà ai lavoratori un importo pari all’80% della retribuzione il giorno 30 agosto, procedendo al conguaglio della spettanza mensile entro il 12 del mese di settembre.
A partire dalla spettanza di settembre, le competenze mensili saranno corrisposte con le ordinarie modalità ad oggi presenti in Comdata S.p.A., entro il giorno 15 di ogni mese.
In relazione alla pianificazione delle giornate di ferie e ROL, Comdata si rende disponibile a confermare la pianificazione di dette giornate in precedenza già concordate e approvate tra Wind Tre e i lavoratori stessi.
In fede

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