Soc. TRENNO (IPPICA): Ipotesi di Accordo Quadro Nazionale

Soc. TRENNO (IPPICA): Ipotesi di Accordo Quadro Nazionale

Il giorno 4 agosto 2017 in Roma, via Goito 58/A si sono incontrati la Società Trenno SRL (qui di seguito, anche la “Società”) rappresentata da Stefano Marzullo, Lavinia Pupelli e Cecilia Ferro, con l’assistenza dell’Avvocato Massimo Dramis, le Segreterie Nazionali della SLC-CGIL, della UILCOM e della Fisascat CISL, in persona di Fabio Scurpa, Franco Marziale e Marco Demurtas, la Segreteria Territoriale dell’Area vasta FI/PT/PO in persona di Carlo Tariini, le RSU di Milano e la RSA di Montecatini Tenne (PT), nelle persone rispettivamente di Maurizio Padovese e Rosario Santin per la prima e Sergio Bartoli per la seconda (qui di seguito, collettivamente, anche le “OO.SS.”)

Premesso che

la Società e le OO.SS. (qui di seguito, le “Parti”) si sono incontrate per proseguire il confronto nell’ambito dell’esame congiunto in sede sindacale a seguito dell’avvio della procedura di riduzione di personale del 21 marzo 2017 prorogato convenzionalmente dalle Parti sino alla data odierna;
nel corso dell’incontro, le Parti, anche a seguito del percorso assembleare effettuato dalle OO.SS., hanno verificato la sussistenza delle condizioni necessarie per poter sottoscrivere il presente accordo quadro di seguito indicate che, ove avverate, consentiranno di concludere e definire la procedura di riduzione di personale sopra richiamata.

Premesso quanto sopra, le Parti concordano quanto segue

1) Le premesse sono da ritenersi parte integrante del presente accordo quadro.

2) La procedura di riduzione di personale di cui alle premesse verrà definita positivamente a seguito dall’adesione volontaria dei 5 dipendenti che hanno manifestato tale diponibilità, in quanto si trovano nelle condizioni di poter maturare i requisiti necessari per accedere al trattamento di pensione anticipata nel corso del periodo di NASPI o nel periodo immediatamente successivo. I suddetti dipendenti dovranno confermare per iscritto alla Società tale disponibilità, entro il 20 settembre 2017, sulla base del format di comunicazione allegato sub 1) al presente verbale. La Società si impegna a corrispondere a tali lavoratori un importo, a titolo transattivo/di incentivo all’esodo, determinato come segue: (i) Euro 10.000,00 lordi (Diecimila/00) per coloro i quali matureranno i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata entro i primi 12 (mesi) mesi di fruizione della NASPI; (ii) Euro 30.000,00 (Trentamila/00) lordi, maggiorati di un ulteriore importo lordo calcolato in base al differenziale tra il trattamento di NASPI e la Retribuzione Amiua Lorda fissa percepita dai lavoratori, detratto il predetto importo di Euro 30.000,00 (Trentamila/00) lordi, per coloro i quali matureranno i requisiti di accesso dopo 12 (Dodici) mesi di fruizione della NASPI. L’importo come sopra determinato potrà essere maggiorato di ulteriori Euro 10.000,00 (Diecimila/00) lordi, per coloro i quali matureranno i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata successivamente al periodo di fruizione della NASPI e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora tale ultimo importo lordo integrativo non dovesse essere sufficiente a coprire i contributi volontari che il lavoratore dovrà corrispondere all’INPS, nel periodo decorrente tra il termine di fruizione della NASPI e la maturazione del trattamento di pensione anticipata, la Società si impegna a corrispondere ai lavoratori, quale integrazione dell’incentivo all’esodo già riconosciuto agli stessi, un importo pari alla differenza tra il suddetto importo pari a Euro 10.000,00 e la contribuzione volontaria residua, previa presentazione della documentazione attestante tutti i versamenti contributivi volontari effettuati. I relativi licenziamenti verranno effettuati a decorrere dal 30 settembre 2017, a seguito della stipula di un accordo sindacale redatto ai sensi dell’art. 4, Legge n. 223/91, che recepisca i termini e le condizioni del presente accordo quadro e preveda, in deroga ai criteri di scelta di cui all’art. 5 della Legge n. 223/1991, il criterio convenzionale della non opposizione al licenziamento. Il pagamento degli importi sopra indicati è subordinato alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale redatto ai sensi degli artt. 2113 cod. civ. e 411 c.p.c. con il quale i dipendenti si impegnano a confermare l’accettazione del licenziamento ed a formulare una complessiva rinuncia a qualsivoglia pretesa derivante o connessa al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni.

3) Qualora dovessero pervenire alla Società, entro e non oltre la data del 20 settembre 2017, ulteriori adesioni volontarie al licenziamento, sulla base del format di comunicazione allegato sub 1) al presente verbale, le stesse verranno prese in considerazione dalla Società (ferma restando la valutazione, da parte di quest’ultima, dei criteri di fungibilità e la sussistenza della compatibilità con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, qualora si tratti di profili professionali non dichiarati in esubero). In tale ipotesi, la Società si impegna a riconoscere a detti lavoratori un importo a titolo transattivo/di incentivo all’esodo pari ad Euro 30.000,00 (Trentamila/00) lordi, anche per i lavoratori con contratto a Tempo Parziale. Anche in questa ipotesi, i relativi licenziamenti verranno effettuati entro il 30 settembre 2017, e a seguito della stipula di un accordo sindacale redatto ai sensi dell’art. 4, Legge n. 223/91, che recepisca i termini e le condizioni del presente accordo quadro e preveda, in deroga ai criteri di scelta di cui all’art. 5 della Legge n. 223/1991, il criterio convenzionale della non opposizione al licenziamento. Il pagamento degli importi sopra indicati è subordinato alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale redatto ai sensi degli artt. 2113 cod. civ. e 411 c.p.c. con il quale i dipendenti si impegnano a confermare l’accettazione del licenziamento ed a formulare una complessiva rinuncia a qualsivoglia pretesa derivante o connessa al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua cessazione, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni.

4) Sempre nell’ottica di definire positivamente la procedura sopra richiamata, le Parti convengono che n. 16 (sedici) profili professionali dichiarati in esubero verranno ricollocati, su base volontaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2103, comma 4, cod. civ. e dall’art. 4, comma 11, Legge n. 223/1991, come di seguito indicato:

Parte rimanente nel documento allegato

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