ES Field Delivery Italia: VERBALE DI ACCORDO

ES Field Delivery Italia: VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 settembre 2017, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma
la Soc. ES Field Delivery Italia Srl (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma
e
la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU
premesso che:
L’Azienda ES Field Delivery Italia S.r.l. opera nel mercato dell’Information Technology e la sua attività si articola principalmente nelle seguenti aree strategiche:

1) Supporto ad utenti di postazioni di informatica individuale in ambiente distribuito;

2) Servizi informatici vari in ambito data center di clienti DXC Technology;

3) servizi di supporto applicativo.

La società con effetto dal 1 gennaio 2017 ha acquisito dalla società Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l. il ramo di azienda “ES” (Enterprise Services) relativo allo svolgimento delle attività di “Enterprise Services”;
L’operazione sopra descritta è stata finalizzata mediante un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 47 L. 428/90, e successive modifiche;
In data 30 dicembre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la società ES Field Delivery Italia S.r.l. le OO.SS. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, inerente l’applicazione di un contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n. 183;
Il suddetto accordo ha validità per il periodo 1 gennaio 2017 sino a tutto il 14 ottobre 2017;
Permanendo lo stato di crisi della società, è derivata anche una procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. 223/91, le cui motivazioni qui vengono totalmente richiamate e trascritte, il cui accordo – sottoscritto in data 15 giugno 2017 – ha previsto l’applicazione esclusiva del criterio della non opposizione al licenziamento;
La società attraversa, anche quando operava come Business Unit ES all’interno di Hewlett Packard Customer Delivery Services Italia, un generale stato di crisi che caratterizza ormai da anni gran parte dei settori economici e produttivi con particolare riferimento al settore ICT in cui l’Azienda opera. In particolare, rispetto
all’andamento economico e produttivo caratterizzante gli ultimi anni, si evidenziano:
a) la perdita, da parte della Business unit ES (“Enterprise Services”), nel corso del triennio 2014-16 di alcune commesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i servizi di prossimità e gestione sistemistica sui data center di Telecom Italia (oggi TIM); la gestione delle postazioni di lavoro per Procter & Gamble ed American Express; la cessazione della commessa ENEL avvenuta a conclusione dell’anno 2016.
b) una costante e significativa riduzione dei volumi di servizi erogati verso i maggiori Clienti con particolare riferimento ai servizi per Telecom Italia.
c) A tale contesto si deve aggiungere la perdita in corso d’anno 2017 della commessa Snam, della commessa relativa al c.d. presidio vip per il cliente Vodafone, nonché della ulteriore riduzione del perimetro di attività concernenti i deal Telecom Italia e Fashveb. In particolare per quanto concerne le attività connesse al cliente Telecom Italia tale riduzione deriva da un processo di internalizzazione di attività. Alle stesse riduzioni si devono aggiungere quelle riguardanti i deal Philips e SKF.
I fattori elencati hanno, pertanto, determinato una contrazione del fatturato di circa 2,7 Milioni di Euro nel 2015 per il business ES, un ulteriore calo di circa 3 milioni di Euro nel 2016. Nel primo trimestre dell’anno 2017 si registra un calo di fatturato pari a circa 500k€ ed un calo ulteriore di 5,5 milioni di Euro è previsto a conclusione d’anno 2017 a seguito, oltre che della perdita delle commesse sopra riportate, anche di ulteriori riduzioni di attività connesse ai rinnovi di attuali deal in essere.
Tutto quanto sopra premesso determina la necessità di proseguire nella gestione degli esuberi con l’utilizzo dello strumento del “Contratto di solidarietà”.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 77 lavoratori FTE in esubero mediante il ricorso all’istituto del Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo” di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell’ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà del 28,8% mentre la percentuale individuale massima di riduzione dell’orario di lavoro non sarà superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo di fruizione deH’ammortizzatore sociale.
L’applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà i lavoratori delle strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per i componenti del Management Team e per la struttura di Professional Services per i quali, in ragione delle specificità dei ruoli, delle competenze tecniche necessarie allo sviluppo del servizio e delle finalità organizzative/strategiche ad esso correlato, non è possibile alcuna sostituzione;
5. Sarà pertanto interessato all’applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.
6. Le parti si danno atto che il presente contratto di solidarietà di tipo “difensivo” è sottoscritto anche in forza di quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del D. lgs. N. 148/2015. Pertanto, in ossequio alla normativa su richiamata, si concorda sulla percentuale massima di riduzione dell’orario di lavoro, fino al 70%, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, per un numero massimo di 28 (ventotto) lavoratori, stante le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
7. Nei confronti del personale che alla data del 15 ottobre 2017 si trovi in regime di distacco, la riduzione dell’orario di lavoro sarà applicata, dal momento del venir meno del distacco stesso, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione.
8. L’elenco nominativo di tutto il personale interessato dall’intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 279 dipendenti, suddiviso per sede e per struttura aziendale, è riportato nell’allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
9. Il Contratto di Solidarietà ha decorrenza 15 ottobre 2017 e durata sino al 14 aprile 2018. Avuto riguardo della continuità di due differenti contratti di solidarietà, nel mese di ottobre 2017 – escludendo il principio della sommatoria delle % previste dai due medesime contratti – verrà applicata la percentuale del presente accordo.
10. L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro è di tipo verticale, e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa, con distribuzione su base mensile. L’articolazione della riduzione dell’orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione prevista.
Le riduzioni di orario programmate, nonché la modalità di gestione delle stesse, potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell’attività svolta, che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell’intervento stesso. Di quanto sopra, all’interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione della relativa nuova programmazione.
10. E’ fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di modificare in aumento l’orario, ridotto come determinato nel presente accordo, per soddisfare temporanee esigenze ai maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi
feriali. In tali casi l’Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo. Laddove tali esigenze di aumento dell’orario di lavoro determinino un azzeramento della riduzione dell’orario, all’interno della medesima famiglia professionale per unità produttiva interessata dalla riduzione stessa, la presente intesa non esclude l’utilizzo di lavoratori con contratti a termine e/o contratti interinali.
11. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell’attività che viene svolta dal personale interessato.
12. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall’Azienda ai singoli lavoratori con cadenza mensile, a decorrere dal pyiàaii# mese novembre 2017, entro il giorno 15 del mese precedente.
13. L’Azienda disporrà Vanticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine. La validità del presente punto è subordinata all’effettiva autorizzazione ministeriale e successiva integrazione da parte dell’INPS.
14. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro.
Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183.
15. Le parti concordano sull’opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale, unitamente alle RSU firmatarie del presente accordo sull’andamento applicativo della presente intesa, nonché di monitoraggio degli standard di produttività della commessa SOGEI.
Con specifico riferimento alla commessa TIM la società si rende disponibile ad istituire sessioni di monitoraggio con le sole strutture nazionali.

Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 12 settembre 2017

Spett.le
ES Field Delivery Italia S.r.l.
Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna, le scriventi segreterie nazionali comunicano che lo stesso formerà oggetto di consultazione fra i lavoratori entro lunedì 18 settembre p.v..

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