BT ITALIA: Verbale di Accordo

BT ITALIA: Verbale di Accordo

Addl 21 settembre 2017, in Roma

la Soc. BT Italia S.p.A, assistita da Unindustria e Assolombarda

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

Premesso che:

  • con la comunicazione del 30 giugno 2017, l’Azienda ha promosso, ai sensi e per gli effetti della Legge 223 del 1991, una procedura di licenziamento collettivo nei con&onti di n. 202 lavoratori eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
  • le Parti, negli incontri sin qui tenutisi hanno approfondito e discusso le azioni e gli strumenti per la gestione degli esuberi e per l’efficientamento organizzativo;
  • al riguardo le Parti hanno sottoscritto, in data 15 settembre 2017, un complesso inscindibile di Accordi che prevede tra le altre cose l *attivazione dello strumento del contratto di solidarietà difensivo;
  • è volontà delle Parti sottoscrivere in data odierna un Verbale di Accordo riguardante il su detto strumento che, unitamente agli altri strumenti e alle altri azioni concordate fra le Parti, ha l’obiettivo di gestire gli esuberi dichiarati dalla società;
  • la Società, applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC).

Tutto cio premesso, si conviene quanto segue

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n.202 esuberi mediante il ricorso all’istituto del Contratto di Solidarietà di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
  3. Il Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo” avrà decorrenza 2 ottobre 2017 e spirerà i suoi effetti al 30 giugno 2018.
  4. Le Parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell’ambito delle strutture aziendali interessate alla medesima sarà del 20%, la percentuale individuale massima di riduzione dell’orario di lavoro non sarà superiore al 20% sempre dell’orario di lavoro mensile, in funzione dell’unità organizzativa di appartenenza.
  5. L’elenco nominativo di tutto il personale interessato dall’intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 861 dipendenti, suddiviso per strutture aziendale, è riportato nell’allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
  6. L’articolazione della riduzione dell’orario di lavoro sarà inizialmente verticale, ferma restando la possibilità, nel corso dell’anno, di operare riduzioni di natura orizzontale a fronte di esigenze organizzative e produttive.
  7. Le riduzioni di orario programmate, nonché la modalità di gestione delle stesse, potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell’attività svolta, che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell’intervento stesso. Di quanto sopra, all’interessato sarà dato un preavviso di norma non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
  8. E’ fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di modificare in aumento l’orario ridotto come determinato nel presente accordo, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l’Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
  9. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell’attività che viene svolta dal personale interessato.
  10. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall’Azienda ai singoli lavoratori con cadenza trimestrale.
  11. L’Azienda disporrà l’anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
  12. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro. Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni dicui all’art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.
  13. Le parti concordano soli’opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale e territoriale, unitamente alle RSU firmatarie del presente accordo sull’andamento applicativo della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

Verbale di Accordo

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