Accentine HRS: Accordo Quadro ed Economico

Accentine HRS: Accordo Quadro ed Economico

La Soc. Accentine Hr Services S.p.A.,

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alla RSU/RSA

premesso che:

le Parti in data odierna hanno sottoscritto un Verbale di Accordo Quadro contenente gli strumenti e le iniziative volte alla gestione in maniera per quanto possibile non traumatica degli esuberi dichiarati e un apposito percorso negoziale di affidamenti per i mesi a venire.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo il quale costituisce insieme al Verbale di Accordo Quadro sottoscritto in pari data, un complesso inscindibile di affidamenti condivisi atti alla gestione delle criticità oggi dichiarate dalla Società Accentare Hr Services.
  2. Ai lavoratori che nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo così come concordate tra le Parti, accettino il licenziamento previa sottoscrizione di appositi Verbali di Conciliazione in sede Sindacale contenente la rinuncia a tutte le eventuali rivendicazioni, sarà riconosciuto, unitamente alle competenze tutte di fine rapporto, a titolo di incentivo all’esodo un importo pari alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile netta e quanto percepito dall’INPS a titolo di NASPI, per tutti i mesi di percepimento di detta indennità.
  3. Per i restanti mesi mancanti al raggiungimento del primo tra i requisiti pensionistici, sarà riconosciuto un importo pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita prima del licenziamento per i primi 24 mesi e pari al 90% della medesima retribuzione per i rimanenti 12 mesi.
  4. I lavoratori che non raggiungano il diritto alla pensione così come definiti nel presente Accordo e che, fatta salva la verifica delle esigenze tecniche organizzative a cura della Società, accettino il licenziamento previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione, sarà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all’esodo pari a n. 18 mensilità lorde. Al riguardo per mensilità si intende RAL/13.
  5. Al fine di raggiungere il massimo obiettivo di uscite nel corso dell’anno 2017, in via del tutto eccezionale, con riferimento ai soli lavoratori impattati dai punti 2 e 3 che precedono e per le sole cessazioni di lavoratori che avverranno entro il 2017, sarà riconosciuto un importo pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita prima del licenziamento per i primi 12 mesi e pari al 90% della medesima retribuzione per i rimanenti 24 mesi

Accordo Quadro

Accordo Economico

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