TARGA FLEET MANAGEMENT: Verbale di Accordo

TARGA FLEET MANAGEMENT: Verbale di Accordo

Il giorno 3 ottobre 2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Andrea Annesi della Divisione Vl della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali si è tenuta una riunione per l’espletamento della fase amministrativa della

procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società TARGA FLEET MANAGEMENT SRL Hanno partecipato:

TARGA FLEET MANAGEMENT SRL rappresentata dai dott.ri Sandro Marra, Elena Annacontini e Nadia Caprioli con l’assistenza di Unindustria Roma in persona dei dott.ri Dario Città e Andrea Mancinelli
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL nazionali in persona dei dott.ri Doriano Locatelli, Giancarlo Mauro e Angelo Ughetta unitamente alle strutture territoriali ed alla RSU.

PREMESSO CHE

  1. TARGA FLEET MANAGEMENT SRL ha avviato, in data 14/06/2017, una procedura di licenziamento collettivo denunciando un esubero di20 unità lavorative di cui n. 11 in carico alla sede di Roma e n. 9 in carico alla sede di Milano.
  2. A seguito della comunicazione, a questo Ufficio, dell’avvenuto esperimento dell’esame congiunto in fase sindacale, conclusosi in mancanza di accordo tra le Parti, le stesse sono state convocate il giorno 29 agosto u.s. per l’espletamento della fase amministrativa.
  3. Nel corso della citata riunione, i referenti delta società hanno illustrato la situazione di criticità aziendale, le cui motivazioni sono descritte nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo che si intende richiamata.
  4. Le Parti hanno discusso in ordine all*individuazione di un pacchetto di soluzioni atte a consentire una gestione non traumatica delle eccedenze dichiarate e, all’esito dell’incontro hanno ritenuto utile richiedere al Ministero un aggiornamento dell’incontro in sede amministrativa, alla data odierna, nell’ottica di proseguire il confronto e addivenire ad una possibile soluzione che consenta di definire in modo non traumatico la procedura avviata dalla società.
  5. Le Parti hanno, dunque, riavviato il confronto e l’azienda ha dichiarato di ritenere attivabili gli strumenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, in particolar modo il ricorso al contratto di solidarietà difensiva. Altresl la società ha dichiarato l’intenzione di vofer individuare, d’intesa con le OO.SS. criteri che consentano di definire in modo non traumatico la procedura avviata.
  6. Le OO.SS. hanno preso atto di quanto dichiarato dall’Azienda e si sono, dunque, confrontate nel merito del ricorso al cds, riguardo al quale le Parti si sono date atto di procedere in sede aziendale, alla stipula del relativo accordo, concordando, tuttavia, in data odierna sulla previsione di una riduzione oraria, su base settimanale, pari al 31,88% per gli assistenti tecnici di motorizzazione e su una riduzione oraria su base mensile pari al 5% per n. 2 referenti.
  7. Le Parti, altresl, hanno inteso definire la presente procedura di licenziamento collettivo, con accordo, come di seguito precisato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDNO QUANTO SEGUE

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. La procedura di licenziamento collettivo, avviata dall’Azienda in data 14 giugno 2017, viene conclusa, con accordo, per un numero massimo di 17 unità lavorative, rispetto alle 20 unità dichiarate eccedente nella lettera di avvio, per effetto del recupero interno al Gruppo di n. 3 lavoratori.
  3. Con riferimento alle 17 unità eccedenti, di cui n. 10 in carico alla sede di Roma e n. 7 in carico alla sede di Milano, le Parti concordano sui seguenti criteri per la definizione della presente procedura:
    • Il licenziamento verrà intimato esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione da parte del lavoratore;
    • la facoltà di licenziamento potrà essere esercitata dalla società, tenuto conto del criterio suesposto, sino al 30 giugno 2018 operando, al riguardo, la previsione di cui all’art. 8, comma 4, dellaL.236/93.
    • Le Parti concordano sul riconoscimento di un’incentivazione all’esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione sono definite tra le Parti in separata intesa tra le stesse siglata.
  4. Per tutta la durata del contratto di solidarietà difensiva la società si impegna a mantenere in essere l’attuale dislocazione territoriale della forza lavoro e le Parti concordano di verificare, attraverso incontri periodici, la complessiva evoluzione della situazione aziendale anche con riguardo al tema dell*organizzazione del lavoro.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91

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